DM 15 dicembre 1999, n. 301 Sperimentazione decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in particolare l’art.75, V comma;
PREMESSO
- che l’attuale assetto dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione deve evolvere in un sistema coerente con l’autonomia della Scuola e con i connessi processi di riforma, dotato di strutture operative agili e capaci di programmare e gestire le risorse loro assegnate per le missioni, esenti da frammentazione e duplicazione di competenze e per ciò stesso maggiormente efficienti rispetto alla vigente struttura organizzativa;
- che, in attesa di una diversa organizzazione compiutamente definita a regime tramite il Regolamento di cui all’art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il V comma dell’art.75 del citato d.l.vo autorizza questo Ministero a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi ai principi cardine che hanno guidato la riforma dell’organizzazione del Governo, così come appunto disciplinata con lo stesso d.l.vo n.300/99, da uniformare, naturalmente, agli specifici obiettivi dell’Amministrazione;
RITENUTO opportuno, nella prospettiva dell’adozione del predetto Regolamento, dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di strutture organizzative a livello centrale;
DECRETA
Art.1
Sperimentazione
- A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all’attuazione del Regolamento previsto dall’art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nell’ambito dell’Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione sono sperimentati modelli di strutture organizzative funzionali ad assolvere i compiti attribuiti ai servizi di cui all’art.75 dello stesso decreto legislativo, secondo quanto previsto dai successivi articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, nonché modelli organizzativi di sostegno alla programmata dipartimentalizzazione delle strutture centrali, di cui all’art.6 del presente decreto.
Art.2
Struttura per l’informatizzazione
- A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell’art.75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per l’ informatizzazione che assolve ai seguenti compiti:
a) cura dei rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo, vigilando sull’applicazione dei contratti;
b)cura dei rapporti con le direzioni generali, gli altri servizi e gli uffici scolastici periferici per l’utilizzazione del sistema informativo e per lo sviluppo di nuove procedure;
c)pianificazione delle attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni, agli sviluppi e ai rinnovi contrattuali;
d) formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica;
e) definizione di standard tecnologici e consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche;
f) studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e dell’operatività delle istituzioni scolastiche;
g) creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni;
h) rilevazione e diffusione all’interno dell’amministrazione dei dati prodotti dal sistema informativo;
i) supporto alla partecipazione ai programmi nazionali e internazionali in ambito informatico e tecnologico;
j) studi quantitativi e prospezioni statistiche (supporto alle decisioni).
Art.3
Struttura per gli affari economici
- A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell’art.75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per gli affari economici che assolve ai seguenti compiti:
a)consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
b)relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati;
c) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica Istruzione, anche avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici periferici;
d) redazione del bilancio ed operazioni di variazione e di assestamento;
e) proposte per la preparazione della legge finanziaria;
f) attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo;
g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici;
h) predisposizione degli atti connessi con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo;
i) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
j) monitoraggio e analisi dei flussi finanziari;
k) gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell’amministrazione centrale, fatte salve le competenze in materia spettanti al Servizio per l’automazione e per l’innovazione tecnologica;
l) definizione degli indirizzi per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
Art.4
Struttura per la comunicazione
- A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell’art.75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per la comunicazione che assolve ai seguenti compiti:
a)comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet;
b)coordinamento del sito Web dell’amministrazione;
c) promozione di attività e di convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione;
d) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l’informazione e la sua divulgazione;
e) promozione dei monitoraggi e indagini demoscopiche;
f) direzione dell’ufficio relazioni col pubblico a livello centrale; coordinamento e indirizzo dell’attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico;
g) rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art.5
Dirigenti preposti alle strutture organizzative sperimentali
- Ai modelli di strutture organizzative di cui ai precedenti articoli sono preposti dirigenti del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, in relazione agli impegni e alle responsabilità derivanti dall’incarico attribuito. All’atto dell’incarico stesso saranno individuate e determinate le risorse umane e strumentali da assegnare ai dirigenti medesimi per la realizzazione dei propri obiettivi.
Art.6
Materie attribuite agli Uffici centrali
- Fino all’emanazione del Regolamento di cui all’art.4 del d.l.vo 30 luglio 1999, n.300, permangono in vigore le strutture organizzative e le competenze assegnate alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio attualmente esistenti, fatte salve le materie e i compiti attribuite alle strutture di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, e quanto di seguito specificato.
- Nel contesto di una prima sperimentazione di modelli organizzativi di sostegno alla programmata dipartimentalizzazione delle strutture centrali, le Direzioni generali assumono la gestione unitaria di talune missioni e obiettivi trasversali all’attuale ripartizione delle competenze, fermi restando gli incarichi di coordinamento già singolarmente conferiti con D.M. del 9 marzo 1998. In particolare:
a)Direzione generale dell’Istruzione Secondaria di I Grado: reclutamento, formazione, gestione e valutazione del personale dirigente delle istituzioni scolastiche;
b)Direzione generale dell’Istruzione Media Non Statale: formazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) Direzione generale dell’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale: attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, materie relative alle problematiche degli alunni portatori di handicap;
d) Direzione generale dell’Istruzione Tecnica: attuazione, nell’ambito delle dotazioni organiche definite, delle innovazioni connesse agli organici funzionali ai processi di autonomia e alle tematiche di mobilità del personale della scuola; attuazione degli interventi per la realizzazione dell’obbligo scolastico;
e) Direzione generale dell’Istruzione Professionale: esami conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore, certificazione e valutazione dei percorsi formativi;
f) Direzione generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi: reclutamento, gestione del rapporto di servizio e trattamento di quiescenza del personale della Scuola;
g) Ufficio Studi: sistema formativo integrato, attuazione dell’obbligo formativo, formazione e istruzione superiore, educazione permanente;
h) Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva: politiche giovanili.
3. Con successivo provvedimento di organizzazione saranno individuate e determinate le risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici centrali per la gestione dei suindicati obiettivi.
Art.7
Centro di servizio per il contenzioso
1. A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell’art.75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è istituito il Centro di servizio per il contenzioso, che assolve ai seguenti compiti:
a)attività giudiziali e stragiudiziali relative al contenzioso degli Uffici centrali;
b)coordinamento e omogeneizzazione delle linee di attuazione e di indirizzo in materia nei confronti degli analoghi uffici territoriali.
2. Al Centro di servizio è preposto un dirigente di seconda fascia del ruolo unico delle amministrazioni statali.
3. Con successivo provvedimento di organizzazione saranno individuate e determinate le risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare al Centro di servizio per la realizzazione dei predetti compiti.
Art.8
Relazioni sindacali
- Nell’ipotesi che, per effetto di quanto indicato nei precedenti articoli, si rendano necessari provvedimenti organizzatori coinvolgenti le collocazioni e i compiti in atto attribuiti al personale in servizio, sarà osservato il vigente sistema di relazioni sindacali nelle materie che le norme in vigore riservano all’informativa, alla concertazione e alla contrattazione.