Legge 17 agosto 1999, n. 292 Valorizzazione della funzione del personale della scuola
Art. 1
- Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l’impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione dell’autonomia scolastica, nonché all’individuazione ai sensi dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l’anno 1999, 900 miliardi per l’anno 2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
- Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate all’incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
- Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento sono utilizzate nell’esercizio successivo.
- All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l’anno 1999, 900 miliardi per l’anno 2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
- Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.