Regolamento (CE) N. 1260 del Consiglio Europeo del 21 giugno 1999
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, in particolare l’articolo 161,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
(1)
considerando che l’articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l’articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalitaÁ strutturale («Fondi strutturali»), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;
(2)
considerando che, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (5), il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n.4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (6);