DM 4.11.1996 n.682 – Suddivisione annuale programma di storia
Modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Visti gli artt. 1, 2, 3 e 205 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994 sulle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il R.D.L. 7.1.1926 n. 214 sui programmi di insegnamento nel Liceo artistico;
Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286, modificato dal D.P.R. 25.7.1952 n. 1226 e integrato dal D.P.R. 13.6.1958, n. 585, su orari, tirocinio e programmi d’esame nella Scuola magistrale;
Visto il D.P.R. n. 1457 del 6.11.1960 sui programmi per l’insegnamento della Storia nei licei classici e scientifici e negli Istituti magistrali;
Visto il D.P.R. 30.9.1961 n. 1222, modificato e integrato dal D.P.R. 20.4.1970 n. 647 sui programmi di insegnamento negli Istituti tecnici;
Vista la Legge 14.9.1970 n. 692 sui programmi orientativi di insegnamento per i corsi biennali di sperimentazione negli Istituti d’arte;
Visto il D. M. 31 luglio 1973 su orari e programmi di insegnamento nei Licei linguistici;
Visto il D. M. del 9.2.1979 relativo ai programmi, agli orari di insegnamento e alle prove di esame per la scuola media e in particolare la parte riguardante la Storia;
Visto il D.P.R. n. 104 del 12.7.1985 sui programmi didattici per la scuola primaria e in particolare la parte riguardante l’insegnamento della Storia;
Visti i DD.MM. 24.4.1992 e 15.4.1994 sui programmi e orari di insegnamento per i corsi di qualifica e post-qualifica negli Istituti professionali di Stato;
Considerato che le vigenti disposizioni sulla suddivisione annuale del programma di Storia riservano generalmente all’ultimo anno di ogni ciclo lo svolgimento di un programma troppo esteso e tale da non consentire comunque un adeguato sviluppo degli eventi succedutisi nel corso del Novecento;
Attesa altresì l’esigenza pedagogico-culturale di dedicare un più ampio spazio alla trattazione di avvenimenti recenti di notevole rilievo storico-politico;
Constatato che i programmi di Storia previsti per gli indirizzi di studio di recente istituzione e quelli valevoli per numerosi progetti sperimentali riservano l’ultimo anno di corso alla Storia del Novecento;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 18.10.1996;
Udito il parere della Giunta Centrale degli Studi Storici espresso il 31.10. 1996;
DECRETA
Art. 1
I limiti cronologici fissati dai vigenti programmi ministeriali per la suddivisione annuale del programma di storia valevole per il quinquennio dei Licei classici, scientifici, linguistici e degli Istituti tecnici sono modificati secondo le seguenti indicazioni di massima:
1° anno: dalla Preistoria ai primi due secoli dell’Impero Romano;
2° anno: dall’età dei Severi alla metà del XIV secolo;
3° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo alla prima metà del Seicento;
4° anno: dalla seconda metà del Seicento alla fine dell’Ottocento;
5° anno: il Novecento.
Art. 2
Limitatamente al quadriennio degli Istituti magistrali e dei Licei artistici la suddivisone annuale del programma di Storia è determinata secondo la seguente linea di sviluppo:
1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;
2° anno: dalla crisi socio-economica del XIV secolo alla prima metà del Seicento;
3° anno: dalla seconda metà dei Seicento alla fine dell’Ottocento;
4° anno: il Novecento.
Art. 3
Nella Scuola media e nella Scuola magistrale la suddivisione annuale del programma di Storia è modificata secondo le seguenti indicazioni:
1° anno: dalla Preistoria alla metà del XIV secolo;
2° anno: dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento;
3° anno: il Novecento.
Art. 4
Nelle Scuole e Istituti di cui agli artt. 1, 2 e 3 i programmi dovranno contemperare l’esigenza di fornire un quadro storico generale con l’esigenza di riservare alla programmazione didattica il compito di indicare, ai fini di un adeguato approfondimento, tematiche particolari giudicate di interesse rilevante dagli organi collegiali o dagli stessi insegnanti.
Lo svolgimento del programma dell’ultimo anno dovrà essere caratterizzato, oltre che da continuità di sviluppo come negli anni precedenti, anche da maggiore ricchezza di dati e di riferimenti.
Nell’ambito della programmazione didattica potrà altresì procedersi alla integrazione del quadro storico generale con riferimenti ad aspetti delle realtà storico-culturali locali che siano coerenti con le peculiarità formative del curricolo.
Si avrà altresì cura di sviluppare le opportune connessioni con l’educazione civica.
Art. 5
Negli istituti professionali e d’arte, ai quali non si applicano le modifiche di cui al presente decreto, i docenti nell’ultimo anno di corso avranno cura di ampliare e approfondire la conoscenza delle vicende del nostro secolo.
Nella scuola elementare i docenti del secondo ciclo introdurranno la conoscenza dei più importanti eventi dell’ultimo secolo, tenendo presenti le capacità e i modi di apprendimento propri degli alunni e l’esigenza di un continuo riferimento alla concreta realtà in cui essi sono inseriti.
Art. 6
Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore dall’anno scolastico 1997-98.
Nella fase di prima applicazione del presente decreto, nelle scuole e istituti di cui agli artt. 1, 2 e 3, il docente di storia dovrà provvedere, nei modi e con i mezzi a suo giudizio più convenienti, al recupero di quelle parti di programma che, per effetto della nuova suddivisone annuale, sono oggetto di studio nelle classi rispettivamente precedenti.
Firenze, 4.11.1996
Il Ministro G. Berlinguer