DM 8 giugno 1998, n. 262 Istituzione Comitato di coordinamento, Nucleo operativo
Oggetto: Istituzione Comitato di coordinamento, Nucleo operativo, Unità amministrativa, per le attività tecniche e amministrative legate a esami, scrutini, iscrizioni, certificazioni
ART. 1 – Comitato di coordinamento
È istituito un comitato di coordinamento costituito dai dirigenti apicali di tutti gli uffici centrali interessati e dai coordinatori a vario titolo coinvolti nelle attività e negli adempimenti relativi alle diverse tipologie di esami, scrutini, iscrizioni, certificazioni.
In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del comitato, i predetti dirigenti e i coordinatori potranno delegare un dirigente a rappresentarli.
Il comitato potrà funzionare in composizione plenaria o ristretta a seconda dei temi e delle problematiche da trattare.
Il comitato potrà avvalersi, con riferimento ad argomenti e profili specifici e in base alle esigenze di volta in volta da esaminare, della collaborazione del Cede del Sistema informativo del Ministero della P.I. e del coordinamento delle attività di comunicazione sia interna che esterna. Le principali funzioni del comitato consistono:
- nella esatta individuazione e definizione, in coerenza con gli obiettivi e le linee di indirizzo stabiliti dalle direttive dell’on. Ministro, di aree, temi, interventi, problematiche ecc., rientranti negli specifici ambiti del coordinamento;
- nella predisposizione di programmi di lavoro, indicando soggetti, attività, destinatari, priorità, tempi, modalità;
- nello studio, impostazione, indicazione di procedure, metodologie e soluzioni adeguate e improntate a criteri dell’efficienza, efficacia ed economicità;
- nello stabilire opportuni raccordi con gli uffici e i centri di coordinamento a vario titolo interessati e collegati con le attività del Comitato stesso, inteso nella sua duplice composizione;
- nella creazione, con specifico riguardo al tema collegato alle certificazioni, di collegamento con analoghi organismi, anche comunitari, col sistema della formazione professionale regionale e col mondo produttivo e del lavoro.
ART. 2 – Nucleo operativo
È istituito presso la Direzione Generale Istruzione Professionale un nucleo operativo composto dai referenti degli uffici centrali interessati alle attività e agli adempimenti relativi alle diverse tipologie di esami, scrutini, iscrizioni, certificazioni.
Il nucleo operativo attenderà all’istruttoria delle delibere del comitato di coordinamento e darà seguito alle stesse, favorendo tutte le collaborazioni istituzionali previste, nonché curerà lo svolgimento dei compiti di carattere tecnico-giuridico e operativo connessi con le materie sopra indicate.
Il nucleo operativo potrà avvalersi del contributo di esperti, nonché costituire appositi organismi per la trattazione di specifici aspetti e problematiche.
ART. 3 Unità operative
Ciascun ufficio coinvolto costituirà, all’interno di una propria divisione, un’Unità operativa con competenze tecniche e amministrative relative alla realizzazione delle iniziative di competenza, il cui referente sarà componente del nucleo operativo previsto dal precedente art. 2. Per la realizzazione delle iniziative l’unità operativa potrà avvalersi anche della collaborazione di Ispettori, Presidi e Docenti.
ART. 4 Unità amministrativa di servizio
Presso la Direzione Generale dell’Istruzione Professionale verrà costituita un’apposita Unità amministrativa col compito di coordinare le attività tecniche e amministrative sia interne che esterne legate alla materia degli esami, scrutini, iscrizioni, certificazioni.
ART. 5 Norme finali
La Direzione Generale del personale e degli affari generali e amministrativi è incaricata di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari nell’ambito della sua competenza ai fini della piena operatività del coordinamento.
Non sarà corrisposta alcun compenso per la partecipazione ai lavori del comitato di coordinamento e del nucleo operativo.