DM 28 gennaio 2000 Istituzione del Comitato nazionale per il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore
Istituzione del Comitato nazionale per il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA ETECNOLOGICA
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore e prevede l’istituzione di un apposito Comitato nazionale con il compito di definire le linee guida per la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed, in particolare, il suo art. 50;
Visto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni citta’ ed autonomie locali espresso in data 16 dicembre 1999;
Ritenuto necessario istituire il Comitato previsto dall’art. 69 della legge sopracitata in modo da garantire l’integrazione tra i sistemi formativi;
DECRETA
Art. 1.
A norma della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 2, è istituito il Comitato nazionale per il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore con lo scopo di contribuire, attraverso linee guida concertate tra i soggetti istituzionali interessati e le parti sociali, alla riqualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di formazione tecnico professionale superiore integrata.
Art. 2.
Il Comitato di cui all’art. 1 ha il compito di formulare proposte per l’adozione di linee guida per l’accesso, la determinazione degli standard, il riconoscimento dei crediti, le modalità di certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il ruolo delle regioni nella programmazione dell’offerta formativa integrata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138.
Art. 3.
Il Comitato di cui all’art. 1 è composto da:
- due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; due rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- otto rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni;
- due rappresentanti dell’UPI;
- due rappresentanti dell’ANCI;
- un rappresentante dell’UNCEM;
- otto rappresentanti delle parti sociali di cui quattro in rappresentanza dei lavoratori e quattro in rappresentanza dei datori di lavoro;
Per ciascuno dei rappresentanti titolari è designato un supplente.
Il Comitato è coordinato dal Ministro della pubblica istruzione o dal Sottosegretario delegato.
Esso si avvale dell’assistenza tecnica dell’ISFOL e dell’ISTAT, della consulenza del CNEL, nonché di qualificati centri di ricerca in relazione a specifiche problematiche da trattare.
Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti individuati dal Comitato stesso.
Art. 4.
1. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle designazioni dei soggetti istituzionali di cui all’art. 3 e delle parti sociali, ed è riconfermato o rinnovato ogni triennio.
2. All’atto dell’insediamento il Comitato di cui all’art. 1 definisce le modalità del proprio funzionamento.
Art. 5.
Nessun compenso e’ previsto per la partecipazione ai lavori del Comitato, ad eccezione dell’eventuale rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dai suoi componenti. Il presente decreto e’ sottoposto al controllo di legge.