DM 26 ottobre 2000, n. 243 Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo
Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425, avente ad oggetto “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R.23 luglio 1998 n. 323;
VISTO in particolare l’art. 13 del menzionato Regolamento, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;
CONSIDERATO che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 13, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione Europea, devono attestare: l’indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d’esame;
VISTO l’art. 12 del sopra indicato Regolamento avente ad oggetto i crediti formativi;
VISTO il proprio Decreto in data 10 novembre 1998,n.450, concernente le certificazioni ed i modelli del diploma da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, l’art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
VALUTATA l’opportunità di confermare per l’anno scolastico 2000-2001 i modelli del diploma e delle relative certificazioni integrative, in attesa della attuazione delle indicazioni dell’art. 8 del citato D.P.R. n. 275/1999.
DECRETA
Art. 1
1. Le certificazioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 attestano:
a) – l’indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
b) – la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l’eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;
c) – le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.
Art. 2
1. Gli elementi di cui all’art. 1, lettera a), del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall’Istituto sede di esami.
Art. 3
1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento.
2. I modelli delle certificazioni integrative del diploma si intendono adottati per l’anno scolastico 2000-2001.
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 321
ERRATA-CORRIGE
(in GU n. 17 del 21-01-2001)
Comunicato relativo al decreto 26 ottobre 2000 del Ministero della pubblica istruzione recante: “Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.”
(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 300 del 27 dicembre 2000)
Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 51, seconda colonna, art. 1, comma 1, lettera c), all’ultimo rigo, dove e’ scritto: “… con riguardo anche a prove sostenute con esito particolare positivo.”, leggasi: “… con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.”.