Decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l’articolo 69;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile 2000;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adottano il seguente decreto:
Art. 1.
Oggetto
1. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in “percorsi” che hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.
3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che realizzano l’integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell’ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell’autonomia delle università.
4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell’IFTS, i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalità per l’integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro certificazione e utilizzazione.
Art. 2.
Caratteristiche dei percorsi
1. I percorsi dell’IFTS hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;
b) sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità, e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la partecipazione anche degli adulti occupati;
c) rispondono agli standard di cui agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.
Art. 3.
Modalità di accesso ai percorsi
1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
2. Ai fini dell’accesso ai percorsi dell’IFTS l’accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l’esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui all’articolo 5, comma 3.
3. I requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi sono definiti nell’ambito degli standard di cui all’articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto, previsto dall’articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.
Art. 4.
Standard di percorso
1. I percorsi dell’IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all’articolo 2, individuate secondo le procedure definite all’articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali.
2. I percorsi dell’IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard:
a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all’articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell’articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all’estero ed essere collocati all’interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l’università, l’impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;
c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
d) sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) possono non coincidere con le scansioni temporali dell’anno scolastico;
g) prevedono l’attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
h) determinano i crediti formativi riconoscibili a norma dell’articolo 6;
i) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);
j) le competenze di cui alla lettera c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché i requisiti per l’accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui all’articolo 5;
k) sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall’Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.
Art. 5.
Standard minimi delle competenze per l’accesso e la valutazione dell’esito
1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l’accesso al percorso formativo dell’IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sè stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all’articolo 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.
3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell’ambito del Comitato nazionale di cui all’articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
a) l’individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
b) i requisiti richiesti per l’accesso;
c) i criteri per l’eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all’articolo 6, da parte delle università.
5. Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.
Art. 6.
Riconoscimento dei crediti
1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l’insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
2. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell’accesso ai percorsi dell’IFTS con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3;
b) all’interno dei percorsi dell’IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell’IFTS;
c) all’esterno dei percorsi dell’IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell’IFTS come crediti formativi universitari nell’ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all’articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.
4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell’articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.
Art. 7.
Istituzione e finanziamento dei percorsi
1. Le regioni programmano l’istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all’articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d’intesa con la Conferenza unificata secondo le modalità previste dall’articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell’insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema dell’IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati.
2. La regione Valle d’Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell’IFTS e delle misure per l’integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall’articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai fini dell’accesso alle risorse nazionali.
Art. 8.
Certificazione dei percorsi
1. In esito ai percorsi dell’IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all’articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza unificata. Le regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell’iscrizione al centro per l’impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell’IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti negli accordi di cui all’articolo 5, comma 3.
3. La certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
Art. 9.
Banca dati
1. Presso l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa è costituita, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e dell’ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell’articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all’articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l’integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
Art. 10.
Monitoraggio e valutazione
1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell’IFTS, integrato anche con le attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all’articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all’articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2000
Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
“Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). – 1. Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito e sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’art. 68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell’art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d’intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l’istituzione di un apposito Comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.”.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,: reca:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- La legge 21 dicembre 1978, n. 845, reca:
“Legge-quadro in materia di formazione professionale”.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: “Riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati”.
- Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adattati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”.
Nota all’art. 1:
- Per il testo dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
Nota all’art. 3:
- Si riporta il testo dell’art. 68 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144:
“Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell’esercizio dell’apprendistato.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro.
3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio, 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l’anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l’anno 2000, lire 110 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
A decorrere dall’anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di istruzione e l’obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l’obbligo di cui al comma 1. In attesa dell’emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell’ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 1999, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l’apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall’art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l’esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Note all’art. 5:
- Per il testo dell’art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
“2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) – b) (Omissis);
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;”.
Note all’art. 6:
- Si riporta il testo del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:
“Art. 5 (Crediti formativi universitari). – 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’art. 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso”.
- Per il testo dell’art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Per il titolo della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 8, lettera f) della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:
“8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) – e) (Omissis);
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studenti effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;”.
Note all’art. 7:
- Per il testo dell’art. 69, commi 2 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all’art. 5.
Note all’art. 8:
- Per il testo dell’art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996 (Estensione delle disposizioni relative all’indicazione, nella prossima dichiarazione dei redditi, dei contributi previdenziali di particolari categorie di lavoratori autonomi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1996, n. 105.
- Per il titolo della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si vedano le note alle premesse.
Nota all’art. 9:
- Per il testo dell’art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
Nota all’art. 10:
- Per il testo dell’art. 69, commi 2 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.