legge n. 344 dell’8 ottobre 1997 Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali
1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall’Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell’ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l’occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell’ambiente si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall’anno 1997.
Art. 2.
Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana
1. Il Ministro dell’ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell’infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del “Piano d’azione di Lisbona”, approvato da rappresentanti delle città d’Europa a Lisbona l’8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L’assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l’individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell’ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.
Art. 3.
Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione
1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l’organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell’ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l’anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall’Unione europea.
Art. 4.
Interventi per la conservazione della natura
1. Sono istituiti a decorrere dall’anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.
2. Nelle aree dell’Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell’ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ed aree contermini.
3. All’articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
“l-bis) costa teatina”.
4. All’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente:
“ee-bis) Parco marino ‘Torre del Cerrano'”.
5. Il Ministro dell’ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.
6. All’Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell’Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
7. All’Ente parco dell’Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell’omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “, Gennargentu e dell’isola dell’Asinara” sono sostituite dalle seguenti: “e del Gennargentu”.
8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente procede, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1ø gennaio 1998.
9. Per l’istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall’anno 1999.
10. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l’anno 1998 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l’anno 1999 l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all’istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell’inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all’organizzazione delle prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonché per l’attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l’anno 1997, di lire 8.600 milioni per l’anno 1998 e lire 7.100 milioni a decorrere dall’anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all’attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l’anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall’anno 1998.
Art. 5.
Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all’attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all’art. 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l’anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell’ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l’attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, coma sostituito dall’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l’attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l’apertura di uno sportello per il cittadino, l’ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell’articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.
3. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complentarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Al fine di consentire l’installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità dell’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
5. All’articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: “si provvederà mediante la costruzione o l’acquisto” sono inserite le seguenti: “o il noleggio”.
6. Il terzo comma dell’articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.
Art. 6.
Ampliamento della pianta organica
1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell’ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.
3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all’articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le modalità richiamate dall’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell’ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L’inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell’ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell’anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell’ambiente le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell’ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l’ANPA.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l’anno 1997, in lire 10.200 milioni per l’anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall’anno 1999.
Art. 7.
Programma stralcio di tutela ambientale
1. Per l’attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l’anno 1997, lire 130.000 milioni per l’anno 1998 e lire 130.000 milioni per l’anno 1999.
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazione. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell’ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Nell’ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all’articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione.
Art. 8.
Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari,” sono sostituite dalle seguenti: “per le politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Prima dell’autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.”;
c) nel penultimo e nell’ultimo periodo, le parole: “delle risorse agricole, alimentari e forestali” sono sostituite dalle seguenti: “per le politiche agricole”.
2. All’articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Le risorse derivanti dall’esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell’ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell’ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti”.
3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All’articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell’ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell’ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, provvede a richiedere all’Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti”.
5. All’articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all’elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l’ente responsabile dell’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all’entrata in esercizio dell’impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l’eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”.
Art. 9.
Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell’articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l’anno 1997, a lire 53.434 milioni per l’anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l’anno 1997, a lire 130.000 milioni per l’anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell’Unione europea per l’attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro dell’ambiente
Visto, il Guardasigilli: Flick
ALLEGATO
(articolo 6, comma 1)
Tabella
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| Dotazione organica del Ministero dell’ambiente |
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| dirigenti generali n. 10 |
| dirigenti n. 47 |
| (totale dirigenti n. 57) |
| IX q.f. (compreso n. esaurimento) n. 87 |
| VIII q.f. (compreso n. esaurimento) n. 166 |
| VII q.f. (compreso n. esaurimento) n. 205 |
| VI q.f. (compreso n. esaurimento) n. 125 |
| V q.f. (compreso n. esaurimento) n. 140 |
| IV q.f. (compreso n. esaurimento) n. 69 |
| III q.f. (compreso n. esaurimento) n. 47 |
| II q.f. (compreso n. esaurimento) n. 4 |
| (totale q.f. (compreso n. esaurimento) n. 843) |
| Totale n. 900 |
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2242):
Presentato dal Ministro dell’ambiente (Ronchi) il 18 marzo 1997.
Assegnato alla commissione 13 (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 1 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1, 3, 6, 7, 10 e 11 , della giunta per gli affari delle Comunità europee, della commissione per le questioni regionali e il 9 maggio 1997 aggiunto il parere della 5 commissione.
Esaminato dalla 13 commissione, in sede deliberante, il 22 e 28 maggio 1997 e rimesso all’assemblea.
Assegnato nuovamente alla 13 commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997, con il parere delle stesse commissioni.
Esaminato dalla 13 commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997; 5 e 18 giugno 1997; 2, 8, 9 e 10 luglio 1997.
Assegnato nuovamente alla 13 commissione, in sede deliberante, il 24 luglio 1997, con il parere delle medesime commissioni.
Esaminato dalla 13 commissione, in sede deliberante, il 30 luglio 1997 e approvato il 31 luglio 1997.
Camera dei deputati (atto n. 4101):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 9 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, VII, X, XI, XIII e XIV.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 10, 11, 16 e 18 settembre 1997.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 24 settembre 1997, con il parere delle stesse commissioni.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 24 settembre 1997 e approvato, con modificazioni, il 25 settembre 1997.
Senato della Repubblica (atto n. 2242/ B):
Assegnato alla 13 commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 26 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1 e 5
Esaminato dalla 13 commissione e approvato il 30 settembre 1997.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatti ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 1986) è il seguente: “7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall’attestato regionale di cui all’art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all’art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l’ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell’art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d’intesa col Ministro per l’ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l’ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l’elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l’ecologia”.
Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
“1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata ‘regno di Nettuno’;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara”.
– Il testo dell’art. 34, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
“2. E’ istituito, d’intesa con la regione Sardegna ai sensi dell’art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell’isola dell’Asinara. Qualora l’intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d’Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all’art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell’ambiente in conformità ai principi di cui all’art. 9”.
– Il testo dell’art. 3, comma 9, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente: “9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell’ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell’ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l’organizzazione della segreteria tecnica. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall’anno 1991”.
Note all’art. 5:
– La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
– Il testo dell’art. 9 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è il seguente:
“Art. 9 (Personale) – 1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all’attuazione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell’ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell’incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l’anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente”.
– Il D.L. 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, reca: “Adempimenti finanziari per l’attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel”.
– Il testo degli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell’ambiente 2 agosto 1995, n. 413 (Regolamento recante norme per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995, è il seguente:
“Art. 10 (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato sezione Ecolabel) – 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all’istruttoria delle domande stesse. L’imposto di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all’ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l’importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L’importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l’importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l’anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all’art. 1 provvede ad aggiornare l’importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell’assegnatario.
4. Il Comitato può stabilire variazioni dell’importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore, al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.
5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall’art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate al capo XXXII – cap. 2593 dell’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al cap. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Comitato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario o/e la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento”.
“Art. 14 (Quote) – 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell’art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l’accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.
2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate al capo XXXII, cap. 2593 dell’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate all’apposito cap. n. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.
3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all’art. 15”.
– Il testo del comma 3 dell’art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come sostituito dall’art. 6 del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è il seguente: “3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell’ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l’anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’ambiente opera d’intesa con le amministrazioni locali. L’intesa s’intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta”.
– Il D.Lgs. 13 gennaio 1994, n. 62, reca: “Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia”.
– Il testo dell’art. 10 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è il seguente:
“Art. 10 (Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività) – 1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell’interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.
2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell’acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo, all’uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
– Il testo dell’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale), è il seguente:
“Art. 14. – Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il ‘Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica’. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell’economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell’istruttoria”.
– Il testo dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è il seguente:
“2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) (omissis);
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa”.
– Il testo dell’art. 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è il seguente: “Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l’acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio”.
Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: “45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E’ autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente”.
– Il testo dell’art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
“Art. 12. – 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) – r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all’art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall’art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio”.
– Il testo dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente: “2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un’indennità determinata dal Consiglio dei Ministri”.
– Il testo dell’art. 28, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: “L’accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni”.
– Il testo dell’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 (Regolamento relativo all’accesso alla qualifica di dirigente), è il seguente: “2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all’art. 2 e riservati al personale dell’amministrazione che indice il concorso è attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio”.
Note all’art. 7:
– Il testo dell’art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: “106. Il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999”.
– Il testo dell’art. 25, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:
“1. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero o ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l’utilizzo di sistemi di ecolabel e di ecoaudit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola”.
Note all’art. 8:
– Il testo dell’art. 1, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente: “3. Secondo quando disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l’adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l’accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell’art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari, a contrarre mutui decennali con il Mediorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l’anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l’utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali”.
– Il testo dell’art. 6 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:
“Art. 6 (Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue) – 1. Le risorse derivanti dall’esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sul fondi di cui all’art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell’ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell’ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell’ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell’ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell’ambiente, provvede a richiedere all’Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell’adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all’intervento, a seguito dell’avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall’effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell’avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall’effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all’elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l’attivazione, il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all’entrata in esercizio dell’impianto. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare a titolo di anticipazione, l’eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all’intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l’eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell’originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell’ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 1997 e di lire 800 milioni per l’anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standars europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, è istituito presso il Ministero dell’ambiente, nelle more della costituzione di un’apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l’anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l’anno 1998.
8. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l’anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente”.
– Il testo dell’art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: “104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell’ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell’ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, previa verifica dell’attualità dell’interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma”.
– Il testo dell’art. 4 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), è il seguente:
“Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali) – 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all’adozione, ai sensi dell’art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l’effettivo conseguimento delle risorse stesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l’anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001, fino all’anno 2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.
3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d’intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall’Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell’ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni”.
– Il testo dell’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (Disposizioni in materia di risorse idriche), è il seguente: “1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”.
– Il testo dell’art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è il seguente:
“Art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) – 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell’unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all’Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell’art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d’intesa tra le regioni interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa tra loro o singolarmente, nonché l’Autorità di bacino, nell’ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all’aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all’art. 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell’Autorità di bacino”.