Direttiva 16 Aprile 1999, n. 105 Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’esercizio finanziario 1999
Direttiva Ministeriale n. 105 del 16 Aprile 1999 Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’esercizio finanziario 1999
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli artt. 3 e 14;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, contenente la delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l’articolo 21;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sulla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.454, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425 contenente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa scolastica;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 recante disposizioni sulla disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome emanato a norma dell’art.21, comma 16 della legge 59/97 citata;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. emanato in attuazione del capo I della legge 59/97 citata;
VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233 recante norme per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, emanato a norma dell’art. 21 della legge 59/97 citata;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 recante disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione ;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 dicembre 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l’anno 1999 ed in particolare la tabella 7 allegata a tale decreto, riguardante il Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n. 16 del 22 gennaio 1999, con il quale si è provveduto ad assegnare ai titolari dei centri di responsabilità le risorse finanziarie per l’anno 1999;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTI i decreti ministeriali del 1998, con i quali a taluni dirigenti del Ministero della Pubblica Istruzione sono state attribuite funzioni di coordinamento di moduli organizzativi di progetti obiettivo
TENUTO CONTO delle proposte formulate dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, a strutture di vertice equiparabili, al coordinamento di moduli organizzativi di progetti obiettivo, agli uffici periferici e ai servizi ispettivi del Ministero della Pubblica Istruzione;
RITENUTO di dover definire, ai sensi degli artt. 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/93 citato, gli obiettivi, le priorità, i piani e i programmi da attuare per l’anno 1999 attraverso apposita direttiva;
CONSIDERATO che il sistema dell’istruzione vive una fase di profonde trasformazioni che, seppure avviate in modo efficace ed incisivo, hanno bisogno di qualche tempo per essere portate a compimento. In particolare il processo di autonomia, in attesa che si concluda l’emanazione degli atti normativi di attuazione del disposto di cui all’art. 21 della legge n. 59/97, viene portato avanti in modo sperimentale; mentre il perdurare della mancanza di un assetto dell’Amministrazione coerente con l’architettura organizzativa disegnata dal decreto legislativo n. 29/93, comporta notevoli difficoltà di gestione per il fatto che le materie da governare sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai diversi uffici;
RITENUTO che in questa fase di transizione le disposizioni della direttiva devono essere orientate a fornire linee di indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità all’interno dell’istituzione, evitando rigidità e schematismi che possono ripercuotersi negativamente sulle istituzioni scolastiche nel momento in cui esse sperimentano i poteri dell’autonomia di cui all’art.21 citato;
RITENUTO altresì che la direttiva deve corrispondere all’esigenza di avere trasparenza negli obiettivi e nei programmi e deve anche rappresentare un primo tentativo di utilizzare, compatibilmente con l’assetto attuale dell’Amministrazione, strumenti di monitoraggi, controllo e valutazione;
DECRETA
Art. 1 –
Destinatari
1. I destinatari della direttiva sono i centri di responsabilità, le strutture di vertice equiparabili, i coordinamenti di moduli organizzativi di progetti obiettivo, gli uffici periferici e i servizi ispettivi.
2. I titolari dei centri di responsabilità e delle strutture di vertice equiparabili destinatari della presente direttiva sono tenuti ad assicurare la realizzazione dei programmi e degli obiettivi in essa indicati anche attraverso l’organizzazione degli uffici ricompresi all’interno della struttura e l’assegnazione ai dirigenti di secondo livello della struttura stessa dei programmi e degli obiettivi di rispettiva competenza.
Art. 2 – Contenuti
1. Con la presente direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’esercizio finanziario 1999 vengono determinati:
- i piani delle attività e gli obiettivi assegnati ai centri di responsabilità, alle strutture di vertice equiparabili, ai coordinamenti di moduli organizzativi di progetti obiettivo;
- le linee di indirizzo per gli uffici periferici e i servizi ispettivi;
- i criteri per il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.
2. Sono parte integrante della direttiva gli allegati documenti:
- Allegato A: piano delle attività dei centri di responsabilità, delle strutture di vertice equiparabili e dei coordinamenti di moduli organizzativi di progetti obiettivo;
- Allegato A1: elenco delle strutture di servizio attivate per l’anno finanziario 1999;
- Allegato B: linee di indirizzo per gli uffici scolastici periferici;
- Allegato C: linee di indirizzo per i servizi ispettivi.
Art. 3 – Priorità
1. Le priorità cui i destinatari della presente direttiva devono adeguare le proprie attività sono le seguenti:
- dare attuazione all’autonomia scolastica;
- dare esecuzione alle innovazioni legislative in materia di:
- elevamento dell’obbligo di istruzione;
- esami di stato;
- definire gli standard formativi e gli obiettivi formativi nazionali;
- diffondere le esperienze di innovazione didattica ed organizzativa e di utilizzo delle tecnologie sia nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia scolastica e dell’elevamento dell’obbligo che nella prospettiva della riforma dei cicli scolastici;
- favorire la realizzazione del servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, al fine di avviare processi di valutazione del sistema scolastico;
- formare ed aggiornare il personale della scuola in funzione dell’autonomia, delle tecnologie didattiche e delle innovazioni legislative;
- valorizzare il ruolo della componente studentesca nel contesto dei processi di riforma dell’ordinamento scolastico, favorendo l’attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti;
- organizzare la gestione delle procedure di reclutamento del personale scolastico secondo criteri di trasparenza, tempestività ed efficacia;
- favorire la formazione universitaria dei docenti;
- sviluppare l’educazione permanente degli adulti nonché la formazione tecnico professionale superiore integrata (FIS), con particolare riferimento ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- sviluppare e potenziare le politiche riguardanti il personale della scuola, anche al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione di cui all’art. 40 – comma 1 – della legge 27.12.1997 n. 449 (riduzione del 3% delle unità del personale del comparto scuola);
- sviluppare e potenziare il sistema della comunicazione interna ed esterna attraverso la creazione di una struttura di coordinamento, ponendo anche in essere iniziative ed azioni rivolte a tutte le componenti scolastiche, compresi genitori e alunni;
- favorire la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici in vista del riordino dell’amministrazione scolastica e dell’attuazione dell’autonomia anche mediante la creazione di apposite strutture;
- rendere la gestione finanziaria e contabile dell’amministrazione – pur nella coerenza con le innovazioni introdotte in materia dalla legge 3 aprile 1997 n. 94 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n. 279 – idonea a favorire i processi innovativi in atto e a sostenere le azioni dei coordinamenti di moduli organizzativi di progetti obiettivo;
- dare attuazione, per quanto di competenza del Ministero, agli articoli 6 e 10 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 concernenti, rispettivamente, il mandato informatico e le contabilità speciali;
- attivare il monitoraggio dei flussi di cassa dell’istruzione pubblica, secondo quanto disposto dall’art. 29 – commi 1, 2 e 3 – della legge n. 448/1998;
- attuare le sperimentazioni per una più ampia autonomia nell’utilizzo delle risorse finanziarie da parte delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 29 – comma 5 – della legge n. 448/1998.
Art. 4 – Gestione delle risorse finanziarie
1. Ai centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione individuati dal D.L.vo n. 279/1997 sono assegnate le risorse finanziarie previste dalla legge 23 dicembre 1998 n. 454, iscritte nelle unità previsionali di base a ciascuno di essi pertinenti e ripartite in capitoli, ai fini della gestione e rendicontazione, con il decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 30 dicembre 1998 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 pure del 30 dicembre 1998, con salvezza di quanto previsto nei commi successivi.
2. I centri di responsabilità e le strutture di servizio individuate ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 279/1997 esercitano i poteri di spesa secondo criteri di trasparenza, di efficienza e di efficacia. I decreti interministeriali di istituzione delle anzidette strutture adottati per l’anno 1999, fino alla data odierna, sono riportati nell’allegato A1 alla presente direttiva.
3. I centri di responsabilità interessati alla gestione delle risorse stanziate per il “finanziamento amministrativo didattico” sui pertinenti capitoli di bilancio, provvedono ad accantonare una quota non inferiore a quella indicata nell’allegato A2 alla presente direttiva, da destinare alla prosecuzione dell’attuazione del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000. In sede di assestamento del bilancio, ove necessario, si potrà procedere alla rimodulazione della distribuzione delle citate risorse.
4. Ai dirigenti preposti ai moduli organizzativi di progetti obiettivo facenti capo a più centri di responsabilità o strutture di vertice assimilabili saranno assegnate, con uno o più provvedimenti, utilizzando le procedure di cui all’art. 4 del D.L.vo 7 agosto 1997 n. 279, le risorse per il finanziamento delle attività trasversali necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati con la presente direttiva.
Art. 5 – Attività di controllo
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 20 del D.L.vo n.29 del 1993 e successive modificazioni il Servizio di Controllo Interno verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I parametri di riferimento di tale verifica sono determinati, anche su indicazione degli organi di vertice politici ed amministrativi del Ministero, e resi noti a tutti i destinatari della presente direttiva.
2. Il Servizio di Controllo Interno, oltre a svolgere le annuali attività di verifica programmate, formula gli indirizzi operativi connessi all’applicazione del sistema di valutazione dei dirigenti e alla utilizzazione dei risultati valutativi. Tali indirizzi devono tenere conto in particolare:
- dell’esigenza di pervenire, per quanto possibile, ad una effettiva graduabilità di merito dei dirigenti;
- dell’opportunità di operare procedimenti valutativi differenziati in ragione delle diverse rilevanze e del contesto operativo nel quale vengono esplicate le funzioni dirigenziali.
Art. 6 – Relazione al Ministro
1. Alla fine dell’anno e comunque entro il 10 gennaio 2000, ciascuno dei destinatari della presente direttiva, individuati nel precedente art. 1, devono trasmettere al Gabinetto del Ministro ed al Servizio di Controllo Interno una relazione sull’attività svolta. Detta relazione dovrà contenere informazioni essenziali sugli obiettivi conseguiti e sulle iniziative attuate.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma precedente, il Servizio di Controllo Interno riferisce al Ministro circa il livello di attuazione della presente direttiva.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. La presente direttiva è inviata alla Corte dei Conti per il tramite dell’Ufficio Centrale per il Bilancio.
2. In attesa degli esiti del controllo, al fine di non vanificare l’operatività delle dipendenti strutture e la tempestività ed economicità dell’azione amministrativa, i destinatari della presente direttiva, di cui al precedente art. 1, orienteranno con immediatezza la programmazione operativa e le conseguenti azioni agli obiettivi fissati con la presente.
Il Ministro
F.to Berlinguer