CM 25 gennaio 1999, n. 18 Scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia. Delega di competenze
Circolare Ministeriale 25 gennaio 1999, n. 18
Prot. 401 /G2T
Oggetto: Scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia. Delega di competenze
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l’unito atto di delega prot. n.151/G2T del 13/1/99 per l’istruttoria dei procedimenti amministrativi e per l’adozione dei provvedimenti finali relativi:
1. alla richiesta di autorizzazione al funzionamento di scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri e alla denuncia di inizio di attività di dette istituzioni, gestite da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell’Unione Europea ovvero da cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell’Unione Europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi;
2. alla “soppressione” o alla “chiusura” di dette istituzioni per violazioni delle disposizioni di legge o dei regolamenti vigenti;
3. al “mutamento” del rappresentante legale o del gestore, della sede e/o dell’attività delle predette istituzioni.
L’atto di delega di cui sopra è in armonia con il processo di decentramento e di semplificazione in corso e con l’analoga delega n.343 prot.5475 del 3/8/98, con la quale sono stati demandati gli adempimenti relativi alle istituzioni scolastiche non statali italiane meramente private (vedi circolare n. 342 del 3/8/98).
Il funzionamento di scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri in Italia è disciplinato dal D.P.R. 389/94 dalla cui entrata in vigore è stata abrogata, ai sensi dell’art.2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, la legge 3 ottobre 1940, n.1636. In effetti, le istituzioni di cui trattasi sono, nella stragrande maggioranza dei casi, costituite da organismi didattici la cui attività è rivolta esclusivamente all’insegnamento delle lingue.
In esecuzione di detto D.P.R. 389/94 e a seguito della delega di cui sopra è stata, altresì, emanata l’O.M. n.5 prot. 152/G2T del 13/1/99 che si trasmette in copia.
Riguardo l’applicazione della citata O.M. e del D.P.R. 389/94 si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:
- destinatari dell’autorizzazione (art.1 , comma 1 D.P.R. 389/94) o dell’eventuale atto di assenso (art.1 citato, comma 2) sono i cittadini e gli enti nelle persone del gestore o del legale rappresentante e non già le istituzioni in quanto tali;
- oggetto dell’autorizzazione o di detto eventuale atto di assenso è l’attività svolta dalle scuole e non già il marchio o i marchi che contraddistinguono detta attività.
- il provvedimento finale è conseguente all’accertamento da parte dell’Amministrazione della sussistenza dei presupposti di legge in merito al gestore o legale rappresentante, all’attività svolta, ai locali;
- il gestore o il legale rappresentante di scuole od organismi didattici aventi più sedi, all’atto della richiesta di autorizzazione o alla denuncia di inizio di attività delle stesse, deve produrre la documentazione inerente ai locali di tutte le sedi.
Si prega di trasmettere alla scrivente Direzione Generale copia dei provvedimenti finali . A tal riguardo si precisa che il decreto di autorizzazione o la comunicazione della insussistenza dei motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività oggetto della denuncia, devono specificare che il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni in questione nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere l’espressione “Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute” (art. 4 O.M. n. 5).
Si prega di dare la più ampia diffusione alla predetta delega facendo presente ai soggetti gestori interessati che le istanze attinenti i procedimenti di cui trattasi sono da indirizzare soltanto ai Provveditore agli Studi e che con il Ministero non deve essere tenuta sull’argomento alcuna corrispondenza .
DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI
Prot. n. 151/G2T
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n.389 concernente la “semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia”;
CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R 389/94, rientrano nella competenza del Dirigente Generale l’autorizzazione al funzionamento in Italia di scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri e la soppressione o la chiusura di dette scuole ed organismi;
RITENUTA la necessità di realizzare una maggiore speditezza dei suindicati procedimenti amministrativi mediante l’attriibuzione ai Provveditori agli Studi della competenza in tema di autorizzazione, di soppressione o di chiusura di dette scuole ed organismi didattico e/o educativi, nonché con riguardo al mutamento del gestore o del rappresentante legale, alla sede e/o all’attività delle istituzioni di cui alla presente delega;
DELEGA
I Provveditori agli Studi per l’istruttoria dei procedimenti amministrativi e per l’adozione dei provvedimenti finali relativi:
1. alla richiesta di autorizzazione al funzionamento di scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri e alla denuncia di inizio di attività di dette istituzioni, gestite da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell’Unione Europea ovvero da cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell’Unione Europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi;
2. alla “soppressione” o alla “chiusura” di dette istituzioni per violazioni delle disposizioni di legge o dei regolamenti vigenti;
3. al “mutamento” del rappresentante legale o del gestore, della sede e/o dell’attività delle predette istituzioni.
Nella delega non sono comprese le scuole straniere i cui titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l’Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole.
La presente delega ha effetto immediato.
Le determinazioni assunte dai Provveditori agli Studi nei procedimenti suindicati hanno carattere definitivo.
La presente delega non si applica alle scuole e agli organismi didattico e/o educativi istituiti nella Valle d’Aosta, nelle province di Trento e Bolzano e nella Regione Sicilia essendo le competenze nei riguardi di dette istituzioni proprie dei rispettivi Enti pubblici locali ( Regioni o Province).
Il presente atto è sottoposto al controllo di legge.
Roma, 13 gennaio 1999