DM n. 338 del 12 luglio 1996 – denominazione Istituti Comprensivi
Decreto ministeriale n. 338 del 12 luglio 1996
Disposizioni sugli istituti comprensivi (art. 21 legge n. 97/94)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il D.L.vo 16/4/1994 n. 297, con particolare riferimento agli artt. 144, 150, 177 e 187, concernenti la scheda personale di valutazione e l’attestato della frequenza e del giudizio finale per gli alunni di scuola elementare e la scheda personale di valutazione, l’attestato di valutazione e di giudizio finale e il diploma di licenza per gli alunni di scuola media;
Visti il D.M. 7/9/1978, l’O.M. 236 del 2/8/1993 e la C.M. n. 288 del 31/8/1995, con i quali sono stati approvati i modelli di scheda personale di valutazione e l’attestato di frequenza e di giudizio finale per gli alunni di scuola elementare attualmente in vigore;
Visti i DD.MM. 20/4/1978 e 5/5/1993 (diramato con C.M. 167 del 27/5/1993), con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il modello di diploma di licenza di scuola media ed i modelli di scheda di valutazione e di attestato di valutazione e di giudizio finale per gli alunni di scuola media attualmente in vigore;
Vista la legge n. 97 del 31/1/1994, che ha dettato disposizioni a favore delle zone di montagna, con particolare riferimento all’art. 21, che ha previsto la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, di scuola elementare e di scuola secondaria di primo grado nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti;
Vista l’O.M. 315 del 9/11/1994 e la C.M. 282 del 10/8/1995, con le quali sono state dettate disposizioni per la costituzione ed il funzionamento, a decorrere dall’a.s. 1995/96, delle istituzioni scolastiche comprensive nei Comuni montani e di quelle costituite in via sperimentale;
Ritenuto che in dipendenza della costituzione dei citati istituti comprensivi si rende necessario procedere anche alla definizione della denominazione ufficiale da attribuire agli stessi, per l’individuazione di detta tipologia di istituzioni;
Ritenuta inoltre la necessità di integrare le sopracitate disposizioni anche per quanto riguarda i documenti di valutazione degli alunni, gli attestati finali di studio ed il diploma di licenza di scuola media;
DECRETA
Art. 1
Le istituzioni scolastiche comprensive di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado previste dall’art. 21 della legge n. 97 del 31/1/1994 e degli artt. 8 e 9 dell’O.M. 315 del 9/11/1994, assumono la denominazioone di «istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media»;
Art. 2
Gli istituti comprensivi utilizzano, ai fini della valutazione degli alunni e del rilascio dei titoli finali di studio, i modelli di scheda personale di valutazione, di attestato di frequenza e di giudizio finale attualmente in vigore, previa modifica della denominazione dell’istituzione scolastica con la dicitura di cui all’art. 1, e di quella relativa all’autorità competente al rilascio con l’espressione «il Capo d’istituto», analoga modifica dovrà essere adottata con riferimento al diploma di licenza di scuola media.
Art. 3
Ai sensi della legge n. 20 del 14/1/1996, il presente decreto sarà sottoposto all’esame della Corte dei Conti.