Legge 22 Giugno 2000, n. 192 – Donazioni “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”
Legge 22 Giugno 2000, n. 192
“Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2000
Art. 1.
- L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
“Art. 13. – (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). — 1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresí abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”. - L’articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 473. – (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti).— L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario. Il presente articolo non si applica alle società”.
Art. 2.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.