CM. 14 aprile 1997 N. 248 – Trasporto scolastico
CIRCOLARE
14 aprile 1997, n. 248 (1).
Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.
(1) Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.(Vedi D.M. 31 gennaio 1997)
Epigrafe
Premessa
Testo della circolare
Allegato
Ai Provveditori agli Studi
Loro sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di Trento Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di Bolzano All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca – Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine – Bolzano
e, p.c. :
All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana – Palermo
Al Presidente della Giunta Provinciale di Trento
Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta – la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Aosta
Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Gabinetto – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Roma
Con preghiera di portarla a conoscenza delle scuole interessate si trasmette l’unità circolare, con annesso carteggio, del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione D.G. n. 23 in data 11 marzo 1997 relativa all’oggetto.
Il Capo di gabinetto
Ministero dei trasporti
E della navigazione
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
D.C. III
Div. 32 – Prot. n. 000.102
CA/58/B D.C. IV
Div. 43 – Prot. n. 736
Roma, 11 Marzo 1997
A tutti gli Uffici, Enti ed Associazioni interessati
Loro sedi
Circolare d.g. N. 23
Oggetto: D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”. Con il decreto in oggetto individuato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 27 febbraio 1997 si è inteso riunire in un unico testo le disposizioni relative al trasporto scolastico sia in funzione dei veicoli da adibire e del loro utilizzo, sia della loro gestione.
Il su menzionato decreto sostituisce integralmente il D.M. 2 febbraio 1996 la cui applicazione era stata, tra l’altro, differita dal successivo D.M. 29 aprile 1996 al 1°settembre 1997.
Veicoli da adibire al trasporto scolastico (art. 1)
L’art. 1 del D.M. 31 gennaio 1997 individua tutti i veicoli da adibire al trasporto scolastico elencandoli nel modo seguente:
a) Autobus – Minibus – Scuolabus – Miniscuolabus immatricolati in uso proprio.
b) Autobus – Minibus – Scuolabus – Miniscuolabus immatricolati in uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
c) Autovetture in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente. Dall’elencazione sopra descritta emerge la possibilità prevista dalla nuova disciplina di estendere le disposizioni inerenti al trasporto scolastico ad ogni categoria di veicoli suscettibili, in base alle loro caratteristiche tecniche, di essere utilizzati per detto trasporto da parte di operatori sia pubblici che privati.
Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico (art. 2)
In base alle loro caratteristiche tecniche, possono essere utilizzati:
1) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso proprio;
2) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.
Gli autobus con caratteristiche urbane non possono essere destinati all’esclusivo trasporto di alunni;
3) Autovetture immatricolate in uso di terzi per il servizio di noleggio conducente non adibite esclusivamente al trasporto scolastico.
Al fine dell’effettuazione del trasporto scolastico tutti i veicoli in precedenza indicati debbono essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (nuovo Codice della Strada); in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio, nonché quelle derivanti dalla concessione di linea o dall’autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli che necessitano di tali titoli autorizzativi.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto in oggetto i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell’obbligo anche dai bambini della scuola materna.
Tuttavia, essendo in quest’ultimo caso previsto l’obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando trattasi di scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto.
Si precisa, inoltre, come non ricorra la necessità che l’accompagnatore sia un dipendente dell’ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto in esame è altresì consentito il trasporto dei bambini frequentanti l’asilo nido, ma solo a condizione che gli stessi siano trattenuti da idonei sistemi di ritenuta (art. 172, comma 5, C.d.S.).
Si ricorda, infine, che il trasporto scolastico effettuato a mezzo di autovetture deve comunque essere uniformato a quanto stabilito dagli artt. 85 e 172 C.d.S., nonché dai Regolamenti comunali, emanati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplinano il servizio di noleggio con conducente.
Resta inteso che nulla è innovato per quanto riguarda li trasporto scolastico effettuato dalle autovetture immatricolate in servizio da piazza (taxi) nei limiti ed alle condizioni previste ed autorizzate dai Regolamenti Comunali che disciplinano il servizio da piazza.
Utilizzo dei veicoli in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi (art. 3)
con specifico riguardo, poi, all’utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome die Comuni, degli altri Enti locali o loro consorzi, si precisa che gli stessi possono utilizzare detti veicoli per trasportare:
1) Alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell’obbligo o scuole materne site nel territorio medesimo;
2) Alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell’obbligo o scuole materne ubicate nel territorio di latri Comuni, qualora presso il Comune stesso non siano istituite dette scuole;
3) Alunni e bambini, frequentanti la scuola dell’obbligo o al scuola materna, abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. A tal fine si precisa che per singoli casi è sufficiente l’autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l’alunno o il bambino.
I veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti locali o loro consorzi possono essere utilizzati oltre che per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo o dei bambini della scuola materna dalle proprie abitazioni alle sedi degli Istituti scolastici e viceversa, anche per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche autorizzate dalle competenti Autorità (Provveditore agli Studi, Organi Collegiali, Capi di Istituto, ecc.) o programmate dai Comuni o dagli altri Enti locali (es. gite scolastiche, attività ricreativo-culturali, sportive, di medicina scolastica, ecc.), anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 3° del decreto in oggetto, si rammenta che i miniscuolabus per trasporto di 15 persone al massimo compreso il conducente sono esonerati dall’obbligo della dotazione del cronotachigrafo, a condizione che venga utilizzato il libretto individuale di controllo per la registrazione dei tempi di guida e di riposo.
Nel caso delle attività scolastiche ed extra scolastiche di cui sopra il trasporto è limitato agli alunni ed ai bambini frequentanti le scuole dell’ente organizzatore ed il personale di bordo, qualora il trasporto venga effettuato fuori dal territorio dell’ente a cui nome è immatricolato il veicolo, deve essere in possesso della necessaria documentazione autorizzatoria rilasciata dalle Autorità organizzatrici.
Gestione del servizio di trasporto scolastico (art. 4)
I veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, per disposto dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto in esame, possono essere condotti da:
1) Soggetti legati da un rapporto di lavoro anche precario con l’ente a nome del quale il veicolo è immatricolato;
2) Soggetti non legati da un rapporto di lavoro con l’ente predetto ma che siano in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto viaggiatori su strada (art. 6, D.M. 20 dicembre 1991, n. 448);
3) Dipendenti di uno qualsiasi degli Enti legati da rapporti disciplinarti dalla legge n. 142 del 1990, anche se non legati da rapporti di lavoro con l’ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
Immatricolazione e revisione dei veicoli
Le disposizioni sin qui illustrate si applicano sia ai veicoli di nuova immatricolazione sia a quelli già immatricolati per l’espletamento di servizi di trasporto scolastico.
In particolare, si precisa:
1) Sugli scuolabus e miniscuolabus già autorizzati al trasporto degli studenti della scuola media possono prendere posto sia gli alunni della scuola elementare, sia bambini della scuola materna. Quanto precede indipendentemente del fatto che le relative carte di circolazione contengano la dicitura “adibito al trasporto degli studenti della scuola dell’obbligo”, ovvero “adibito al trasporto degli studenti delle scuole medie”, ed ancora contenga la limitazione del trasporto di studenti di età non superiore ai 14 anni.
2) Sugli scuolabus e miniscuolabus già immatricolati per il trasporto degli alunni della scuola elementare, potranno avere accesso non solo i bambini della scuola materna, ma anche gli studenti della scuola media purché, in quest’ultimo caso, i predetti veicoli siano attrezzati con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla Tabella CUNA NC 581-20 (all. 1), per gli scuolabus ed i miniscuolabus da adibire per il trasporto degli studenti delle scuole medie, riducendo, eventualmente, il numero dei posti disponibili.
Come già evidenziato, il trasporto dei bambini della scuola materna, imponendo l’obbligo della presenza di un accompagnatore, determina la necessità che nello scuolabus o nel miniscuolabus sia allestito apposito sedile per l’accompagnatore medesimo, che dovrà rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alla citata tabella CUNA NC 581-20.
Tutte le carte di circolazione relative agli scuolabus e miniscuolabus di futura immatricolazione, nonché quelle relative agli scuolabus e miniscuolabus già immatricolati, potranno pertanto riportare unicamente una delle tre alternative diciture:
a) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo;
b) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola elementare e della scuola materna;
c) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e dei bambini della scuola materna.
Per gli scuolabus e miniscuolabus già circolanti, l’aggiornamento delle carte di circolazione, nei termini sopra indicati, avverrà in occasione della operazione di revisione annuale, ferma rimanendo la possibilità di richiedere in ogni momento l’aggiogamento tecnico dei veicoli come nel caso di allestimento del posto per l’accompagnatore (per il trasporto dei bambini della scuola materna), ovvero di adeguamento dei sedili e degli spazi interni (per il trasporto di alunni della scuola media su scuolabus o miniscuolabus già immatricolati esclusivamente per il trasporto di alunni della scuola elementare o per il trasporto di alunni della scuola elementare e materna).
Si invitano gli Uffici Provinciali, Enti ed Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare.
Il Direttore generale
Veicoli stradali adibiti al trasporto in comune di persone:
Spazio disponibile per i passeggeri seduti
Road Vehicles For Collective Trasportation Of Persons
Dimensioni in as Seated passengers space
1 Oggetto
La presente norma stabilisce lo spazio minimo disponibile per i passeggeri seduti (dimensioni dei posti a sedere, distanza dei sedili fra di loro e distanza di un sedile dal pavimento e dagli ingombri laterali e superiori).
2 Campo di applicazione
La presente norma riguarda i tipi di veicoli definiti nella tabella CUNA NC 580-00.
3 Definizione
3.1. Veicoli stradali adibiti al trasporto in comune di persone
Le definizioni concernenti tali veicoli sono riportate nella tabella CUNA NC 580-00.
3.2. Posto a sedere
Spazio disponibile per il passeggero seduto.
3.3. Sedile
Elemento strutturale su cui ci si siede, costituito da:
3.3.1. Cuscino
passeggero seduto.
3.3.2. Schienale
Parte del sedile su cui appoggia la schiena i passeggero seduto.
3.4. Superficie di appoggio dei piedi
Superiore pianeggiante adiacente al sedile, tale da offrire ai piedi del passeggero seduto un appoggio sicuro. Per gli autobus Gran Turismo tale superficie deve essere piana.
4 Prescrizioni
Nel caso di schienali e/o di cuscini imbottiti, tutte le misurazioni devono essere eseguite senza comprimere l’imbottitura.
4.1. Dimensioni dei sedili e dei posti a sedere
4.1.1. Dimensioni dei sedili
4.1.1.1. Le dimensioni trasversali (F) dei cuscini dei sedili fissi, misurate partendo dalla mezzeria del cuscino stesso (ved. Fig. 1) non devono essere inferiori ai valori minimi riportati nel prospetto 1. (segue).
4.1.1.2 La profondità (K) dei cuscini dei sedili fissi non deve essere inferiore ai valori minimi riportati nel prospetto 1. La profondità (ved. Fig. 2) deve essere misurata orizzontalmente come stabilito al punto 4.2.4.
Prospetto 1.
4-1.1.3 I sedili pieghevoli, quando ammessi, devono avere dimensioni minime, misurate in pianta, di 350×350 mm; essi devono essere completi di schienale.
4.1.2 Dimensioni del posto a sedere (Spazio disponibile per il passeggero seduto).
A disposizione di ciascun posto dovrà esserci almeno uno spazio libero avente la forma e le dimensioni indicate nella Fig. 3 e nel prospetto 2.
Prospetto 2.
affiancati aventi la dimensione “G” relativa al posto multiplo. Nel rispetto delle quote minime prescritte nel prospetto 1 e 2. Il sedile multiplo può essere realizzato con:
– sedili distinti
– cuscino unico e schienale unico
– cuscino unico e schienali distinti
– cuscini distinti e schienale unico
Per gli autobus Gran Turismo sono ammessi solo sedili singoli.
Nello spazio disponibile per il passeggero seduto è ammessa l’interferenza della sagoma per il controllo del corridoio, di cui alla NC 581-10.
Nel rispetto delle dimensioni di cui al prospetto 4 e relativa Fig. 8 è ammessa, in quello spazio, l’intrusione della parte posteriore o laterale di un altro sedile, di mancorrenti, appigli, appoggiabraccia, dell’eventuale macchinetta di bigliettazione e relativa struttura di supporto e appiglio e, per i posti a sedere a fianco del conducente, del parabrezza e del cruscotto. Lo spazio disponibile può essere limitato per i posti a sedere a fianco di una parete laterale:
- a) da un prisma posto con l’asse orizzontale, e avente come base un triangolo rettangolo con cateti 130 e 320 mm, il cui cateto 320 è verticale e l’angolo retto è situato in corrispondenza dello spigolo superiore del lo spazio libero, verso la parete (ved Fig. 5). Questa limitazione è consentita anche per posti a sedere sistemati a fianco o davanti la parete posteriore (ved. Fig. 6);
- b) da un prisma posto con l’asse orizzontale, avente come base un triangolo rettangolo con cateti 50 e 250 mm, il cui cateto 250 è verticale e l’angolo retto e situato in corrispondenza dello spigolo superiore, verso. la parete a partire dalla linea di riferimento della quota B (ved.Fig.5);
con lati di 80 x 2C0 mm di cui il maggiore è disposto verticalmente (Fig. 5).
L’altezza dal pavimento, sulla verticale in corrispondenza della superficie di appoggio dei piedi del passeggero, del piano orizzontale tangente alla faccia superiore del sedile (quota I della Fig. 3) deve essere conforme al prospetto 3.
PROSPETTO 3.
Tipi di veicoli I
Scuolabus e minibus 350 – 450
Tutti gli altri tipi 400-500
In presenza di passaruote, canalizzazioni, carenature e/o nella sezione snodata di un autobus snodato o di un autotreno con intercomunicante, si ammettono le seguenti varianti:
– la superficie di appoggio dei piedi, fermo restando il valore, può essere realizzato anche ammettendo una rientranza o una sporgenza massima di 100 mm rispetto al piano verticale tangente al bordo anteriore del cuscino del sedile;
– negli autobus, negli autobus snodati e negli autotreni con intercomunicante, esclusi quelli Gran Turismo, la quota I può essere ridotta fino a 350;
– nei “minibus” e nei “miniscuolabus” la superficie prevista come appoggio dei piedi, da cui partono le quote I e 1350 mm (ved. Fig. 3), può essere spostata come indicato nella Fig. 7. In tale caso è ammessa l’intrusione nello spazio riservato al passeggero seduto (del sedile in esame) dello spazio relativo all’eventuale sedile affiancato.
Nella sezione snodata di un autobus snodato o di un autotreno con intercomunicante, è consentito ridurre la superficie di appoggio piedi ad un trapezio avente base minore, opposta al filo anteriore cuscino, ridotta di 100 mm e la base maggiore e altezza invariate.
4.2 Distanza fra i sedili
4.2.1 Nel caso di sedili orientati nello stesso senso, l’intervallo minimo tra la faccia anteriore dello schienale di un sedile e la faccia posteriore dello schienale del sedile che lo precede, misurato orizzontalmente ed a qualsiasi altezza compresa tra il livello della faccia superiore del cuscino e la quota D sopra la superficie di appoggio dei piedi ved. Fig. 8), deve essere quello riportato nel prospetto 4. La distanza minima tra il bordo anteriore del cuscino.di un sedile e la parte posteriore del sedile che lo precede, misurata in corrispondenza del piano orizzontale tangente alla faccia superiore del cuscino (quota M della Fig. 8) deve avere i valori riportati nel prospetto 4.
4.2.2 Nel caso di sedili orientati fronte a fronte, l’intervallo fra la faccia anteriore degli
schienali, misurato orizzontalmente come in Fig. 8, deve essere non inferiore alla
quota L del prospetto 4. La distanza minima tra i bordi anteriori dei due cuscini,
misurata tra i due piani verticali tangenti a tali bordi (quota N della Fig. 8) deve avere
i valori riportati nel prospetto 4. La superficie totale di appoggio-piedi dei due sedili
può essere anche realizzata ammettendo una riduzione massima di 200 mm.
4.2.3 Nel caso di posti a sedere disposti di fronte ad una parete divisoria o transenna
rigida, deve esistere un disimpegno di almeno 280 mm fra la parte frontale del
cuscino del sedile e la parete o transenna, disimpegno che deve essere portato a 300
mm per una altezza di 100 mm partendo dal piano di appoggio dei piedi (ved. Fig. 9).
4.2.4 Tutte le dimensioni devono essere misurate in una fascia compresa tra due piani
paralleli e simmetrici al piano verticale passante per la mezzeria dei singoli sedili,
distanti tra loro 100 mm e con veicolo in ordine di marcia posto su di un piano
orizzontale.
D.M. 31 gennaio 1997
Circ. 11 marzo 1997, n. 23
D.M. 2 febbraio 1996
D.M. 29 aprile 1996
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
L. 8 giugno 1990, n. 142
D.M. 20 dicembre 1991, n. 448