Legge n. 420 dell’11 dicembre 1997 – Consulta comitati nazionali culturali
Legge 1° dicembre 1997, n. 420
“Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997
Art. 1.
(Istituzione e composizione della Consulta).
- È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata “Consulta”, avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le Edizioni nazionali da realizzare.
- La Consulta è composta da:
a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;
b) il direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria, con funzioni di vice presidente;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. - Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonchè rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pub-blica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.
Art. 2.
(Comitati nazionali).
- Le richieste di istituzione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.
- La costituzione e l’organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l’ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta. A tal fine la Consulta predispone annualmente l’elenco delle motivate proposte di istituzione di Comitati per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo contributo. L’elenco è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
- Sono organi del Comitato nazionale:
a) il presidente;
b) il segretario tesoriere. - Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere del Comitato nazionale che è tenuto, ogni sei mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l’inoltro alla Corte dei conti.
Art. 3.
(Edizioni nazionali).
- Le richieste di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.
- La costituzione delle Edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
- Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle Edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.
- Sono organi delle commissioni scientifiche delle Edizioni nazionali:
a) il presidente;
b) il segretario tesoriere. - Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che è tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l’inoltro alla Corte dei conti.
- All’inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.
- Per la realizzazione delle Edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 4.
(Celebrazioni del 2000).
- Per individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell’anno 2000, la Consulta è composta, oltre che dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.
Art. 5.
(Contributi statali).
- Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l’anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:
a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;
b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;
c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;
d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;
e) al Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000, lire 1 miliardo;
f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;
h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;
i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni. - Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell’anno 2000.
- Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
- All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.