CM 10 luglio 1998, n. 304 Introduzione dell’insegnamento non curricolare e facoltativo di una seconda lingua (Legge 18-12-1997 n. 440)
Circolare Ministeriale 10 luglio 1998, n. 304
Prot. n. 9556
Oggetto: Introduzione dell’insegnamento non curricolare e facoltativo di una seconda lingua comunitaria nella scuola media – (Legge 18-12-1997 n. 440 – Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa).
Premessa
La legge 18 dicembre 1997 n. 440, nell’istituire il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, ha tra l’altro previsto l’attivazione dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media.
Al perseguimento di tale obiettivo, sulla base anche del parere delle competenti commissioni della Camera e del Senato, è stata finalizzata la somma di 33 miliardi di lire del fondo complessivo previsto dalla legge, ripartita tra i Provveditorati agli Studi (vedi Allegato A).
L’introduzione di una seconda lingua comunitaria offre l’opportunità di ripensare l’insegnamento delle lingue focalizzando abilità da privilegiare e definendo capacità/competenze con precisi descrittori. Si tratta di delineare e di proporre una serie di segmenti di insegnamento-apprendimento (moduli), unitari ma tra loro correlati, e di indicare strumenti e modalità per la valutazione oggettiva dei risultati.
Un’offerta di insegnamento linguistico di 240 ore, strutturato in moduli orari flessibili – articolato, di norma, su tre anni – e destinato a gruppi di alunni, anche provenienti da classi diverse, appare funzionale al raggiungimento di una competenza adeguata e sufficientemente corretta nelle abilità audio orali e nell’abilità di lettura, mentre all’abilità di scrittura viene riservato un ruolo strumentale rispetto alle altre.
In attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che dovranno realizzare la piena autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, l’introduzione di una seconda lingua comunitaria rappresenta, dunque, nel contesto dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’opportunità di avviare un progetto di nsegnamento / apprendimento con caratteristiche di forte innovazione. L’iniziativa si realizza tramite:
- un insegnamento non curricolare, aggiuntivo e facoltativo rivolto a gruppi costituiti, di norma, da 15 alunni, con un minimo di 12 e un massimo di 20 in caso di particolari esigenze organizzative;
- un monte-ore complessivo di 240 ore articolato, di norma, su tre anni scolastici;
- obiettivi di tipo comunicativo con particolare riguardo alle abilità audio orali e alla comprensione scritta, funzionali alla comunicazione essenziale;
- soluzioni organizzative che permettano la scelta di percorsi differenziati e flessibili (multi-modularità);
- il ricorso alle nuove tecnologie didattiche;
- l’organizzazione di esperienze di autoapprendimento guidato;
- la possibilità di attestazione del livello di competenza raggiunto dagli alunni ai sensi della C.M. 335/97 e/o di certificazione dei crediti formativi con forme e modalità innovative definite dalle stesse scuole;
- la possibilità di certificazioni internazionali rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dai Paesi Europei sulla base di Protocolli di intesa stipulati dall’Amministrazione.
Nel quadro dell’autonomia didattica e organizzativa e della loro progettualità complessiva, le scuole che intendono attivare l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per l’anno scolastico 1998/99 formulano agli Uffici scolastici provinciali la richiesta di finanziamento e predispongono le condizioni strutturali per il funzionamento dei corsi.
Linee guida per le scuole ai fini dell’attivazione del progetto saranno precisate in una fase successiva. Le scuole possono comunque presentare un proprio progetto che preveda percorsi diversi e che i Provveditori agli Studi valutano nell’ambito del piano degli interventi.
Resta salva la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attivare corsi facoltativi di lingua straniera, anche con il contributo di soggetti esterni.
- Adempimenti degli Uffici Scolastici provinciali
I Provveditori agli Studi, acquisite le richieste delle istituzioni scolastiche, definiscono il piano complessivo dei corsi da finanziare, tenuto conto delle somme assegnate e di eventuali specifiche vocazioni del territorio, entro il 20 ottobre 1998.
Nell’ambito del finanziamento assegnato a ciascun Ufficio scolastico provinciale con la lettera circolare protocollo n. 27814 del 19 maggio 1998, sarà riconosciuta la precedenza alle iniziative che prevedono il concorso finanziario degli enti locali (ad es. convenzioni per potenziare centri di autoapprendimento, accordi di programma territoriali, ecc.) e a quelle deliberate da reti di scuole (ad es. scuole di un distretto che si coordinano per offrire corsi che prevedano l’offerta di più lingue comunitarie, scuole che organizzano scambi e utilizzo di materiali didattici, ecc.).
Successivamente saranno tenute presenti prioritariamente le richieste delle scuole nelle quali:
- non sono in atto sperimentazioni di seconda lingua straniera autorizzate ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94; · sono presenti attrezzature multimediali idonee a favorire un approccio all’insegnamento linguistico basato sull’uso integrato delle Nuove Tecnologie;
- è necessario assicurare agli alunni continuità di apprendimento della lingua straniera studiata nella scuola elementare, con particolare riguardo agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;
- non risulta attivata una percentuale di classi a tempo prolungato superiore al 30%;
- l’offerta curricolare della scuola è limitata ad una sola lingua straniera senza possibilità di scelta per gli alunni;
- sono stati attivati in precedenza corsi facoltativi di seconda lingua.
- Adempimenti delle scuole
2.1. Modalità da seguire per la richiesta di finanziamento
Le scuole scelgono tra le principali lingue comunitarie (inglese, francese, tedesco e spagnolo) quella/e da attivare ed inoltrano la richiesta al Provveditore agli Studi per il finanziamento di uno o più corsi, tenendo conto dei seguenti parametri:
- a) ogni corso sarà rivolto a un gruppo di alunni con omogeneo livello di competenza rispetto alla seconda lingua comunitaria da studiare;
b) il gruppo sarà costituito da alunni provenienti da classi anche diverse, nelle quali la lingua straniera curricolare sia altra rispetto alla lingua comunitaria aggiuntiva da apprendere;
c) il gruppo sarà formato, di norma, da 15 alunni.
I Capi d’Istituto avanzano richiesta di finanziamento entro il 30 settembre 1998.
La richiesta sarà corredata da: – una proposta, elaborata secondo lo schema di cui all’allegato B, da approvarsi con delibera del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; – un’informazione sull’insegnamento curricolare, sperimentale e/o facoltativo, delle lingue straniere eventualmente presente nella scuola nonché sulle dotazioni multimediali e sui materiali didattici disponibili per l’insegnamento della seconda lingua comunitaria, elaborato secondo la scheda analitica di cui all’allegato C.
2.2. Risorse
Per l’attivazione dell’insegnamento della seconda lingua la scuola dovrà predisporre le condizioni strutturali di funzionamento dei corsi. Si forniscono di seguito indicazioni essenziali e criteri-guida per la pianificazione e la messa in opera di mezzi e strumenti necessari.
a) Risorse finanziarie
Le richieste di finanziamento debbono essere corredate da un piano di spesa che specifichi:
* la quantificazione dei costi per le ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria che, rispetto alle 240 ore complessive, si intendono realizzare nell’anno scolastico 1998-99;
* gli eventuali oneri riflessi;
* le spese per materiali didattici, compreso il software relativo alla lingua da introdurre (fino a un massimo di L. 600.000);
* le eventuali spese connesse con la certificazione delle competenze raggiunte dagli alunni, nel caso si preveda di fare ricorso ad Enti certificatori convenzionati.
b) Risorse professionali
L’insegnamento della lingua straniera può essere assegnato a ciascun docente fino al massimo di ore previste dal contratto per prestazioni aggiuntive oltre gli obblighi di servizio; resta escluso comunque che le ore prestate, stante la loro natura non curricolare, possano essere attribuite come completamento dell’orario di cattedra .
Le scuole privilegeranno il reclutamento di docenti o esperti in possesso di titoli rilasciati da Università straniere o Istituti stranieri autorizzati (operanti anche in Italia) quali una laurea o un titolo post-laurea e/o una specializzazione per l’insegnamento della lingua comunitaria come lingua straniera e/o un attestato comprovante il livello di conoscenza della lingua comunitaria da insegnare, scegliendoli nell’ordine tra:
- docenti in servizio a tempo indeterminato titolari dell’insegnamento specifico;
- docenti con abilitazione specifica;
- esperti esterni al sistema in possesso di una laurea e/o una specializzazione per l’insegnamento della lingua comunitaria come lingua straniera conseguita all’estero o di un diploma di specializzazione, rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati;
- laureati in lingue straniere con corso di studi quadriennale nella lingua da insegnare.
In via subordinata, in mancanza di docenti o esperti in possesso dei sopra indicati titoli rilasciati da Università straniere o Istituti stranieri autorizzati, il personale da utilizzare verrà scelto tra le stesse categorie.
Fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, i Consigli di Istituto potranno eventualmente definire ulteriori criteri per l’individuazione del personale di cui trattasi.
Per gli esperti esterni si stipulano contratti d’opera, per i docenti in servizio si procede con l’affidamento di incarichi per prestazioni aggiuntive.
L’Amministrazione assicurerà interventi di formazione specifica per i docenti di lingua straniera in servizio che si rendano disponibili all’insegnamento non curricolare della lingua comunitaria e per quelli assunti con contratti d’opera.
c) Risorse tecnologiche e didattiche
A livello di singola scuola, al fine di favorire strategie individuali di apprendimento, le attrezzature multimediali serviranno anche alla costituzione di un Centro di Autoapprendimento con risorse quali, ad es., computer multimediali con accesso a Internet, postazioni audio-video, postazioni con televisore e antenna parabolica, mediateca, corsi di lingua, materiali autentici.
Sarà particolarmente utile il ricorso a servizi telematici di supporto all’insegnamento/apprendimento delle lingue tramite la consultazione di banche dati e di archivi di materiali didattici selezionati, nonché la partecipazione a piattaforme telematiche (newsgroups, mailing lists, forum…) per condividere le esperienze più significative e per progettare a distanza, sia a livello nazionale sia a livello europeo.
Inoltre le scuole potranno avvalersi del supporto dei Centri Risorse Territoriali.
2.3. Certificazione degli esiti e crediti formativi
Gli alunni che avranno frequentato i corsi facoltativi di seconda lingua possono richiedere, al termine del percorso di 240 ore, di sostenere un esame finale che attesti il livello di preparazione raggiunto, secondo le modalità previste dalla C.M. 335 del 28 maggio 1997.
La scuola può altresì rivolgersi ad uno degli organismi certificatori convenzionati, che saranno indicati con successiva comunicazione, al fine di consentire agli alunni esami finali e/o in itinere per il conseguimento di un certificato internazionale di competenze nella lingua studiata, spendibile per il proseguimento della carriera scolastica e, successivamente, nel mondo del lavoro.
Infine, la scuola potrà anche attivare forme di auto-certificazione in itinere e finale delle competenze acquisite dagli alunni nella seconda lingua secondo un proprio progetto di ricerca-azione.
Le competenze acquisite e certificate potranno rappresentare parte di un Portfolio delle competenze linguistiche di ogni alunno.
- Centri di supporto
3.1. Centro di Autoapprendimento a livello di singola scuola
Tra le scuole medie che attivano l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria, i Provveditori agli Studi segnaleranno alla Direzione Generale dell’Istruzione secondaria di Primo Grado quelle già inserite nel Piano di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche ai sensi delle CC.MM. n. 282/97 e n. 196/98 per il progetto 1b. Ad esse verrà assegnato un finanziamento aggiuntivo di L. 2.000.000, principalmente finalizzato all’acquisto di software nonché ad attività di formazione in vista della costituzione di un Centro di autoapprendimento.
3.2. Centro Risorse Territoriale
I Provveditori agli Studi potranno assegnare ad una scuola del territorio adeguatamente attrezzata (aule multimediali, software didattico, archivi di documentazione, servizi telematici, collegamenti INTERNET, ecc.) e d’intesa con i competenti organi scolastici il compito di organizzare un Centro Risorse Territoriale con le seguenti caratteristiche:
1) luogo fisico di incontro e di socializzazione delle esperienze dei docenti di varie discipline;
2) ambiente con strutture per l’innovazione e la documentazione:
- non autosufficienti, ma collegatei ad altre istituzioni, agenzie formative, luoghi della ricerca;
- con forte valenza organizzativa;
- capaci di far circolare linguaggi accessibili e di essere in relazione con gli altri in una logica di rete.
Nella individuazione del Centro Risorse Territoriale si raccomanda di tener conto dell’esistenza di scuole già attrezzate che hanno realizzato i progetti Rete, Multilab, Deure, Telecomunicando, ovvero di scuole che sono già state incaricate di analoghe funzioni, i cui elenchi si possono trovare nel sito web della Direzione Generale dell’Istruzione Secondaria di 1° grado http://www.bdp.it/~dgsm0001.
Ai Centri Risorse Territoriali viene assegnato un finanziamento specifico di L.4.000.000.
- Assistenza, monitoraggio e valutazione
Le attività circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi verranno svolte a livello nazionale da un apposito gruppo di coordinamento operante presso la Direzione Generale dell’Istruzione Secondaria di I° grado. Saranno successivamente fornite indicazioni al riguardo.
I materiali e gli strumenti via via elaborati saranno inviati alle scuole e/o messi in rete su apposito sito.
Gli Ispettori Tecnici di lingue straniere assicureranno l’assistenza alle scuole nell’elaborazione dei progetti e nella messa a punto di modalità di certificazione dei crediti formativi e cureranno il monitoraggio e la valutazione degli interventi a livello regionale.
Ogni Ufficio Scolastico individuerà un referente provinciale per il piano d’introduzione della seconda lingua che curerà, nella fase di avvio, la diffusione delle informazioni alle scuole interessate e faciliterà la comunicazione tra le scuole e i Centri Risorse via via attivati sul territorio.
E’ facoltà dei Provveditori valutare l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro provinciale con compiti di sostegno alle scuole, d’intesa con gli Ispettori Tecnici di lingua straniera che ne cureranno, laddove possibile, il coordinamento.
- Formazione in servizio
I Provveditori agli Studi, sulla base di un piano di finanziamento in corso di definizione da parte di questo Ministero, predisporranno interventi di formazione per i docenti utilizzati per l’attivazione della seconda lingua straniera comunitaria.
Con successiva comunicazione saranno fornite le linee progettuali e operative dei percorsi di aggiornamento.
IL MINISTRO
Legge 18 dicembre 1997, n. 440
Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi
Art. 1.
(Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi)
- A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, é istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” destinato alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica, all’introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all’articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell’anno sono utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 2.
(Direttive del Ministro)
- Con una o piú direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
- a)gli interventi prioritari;
b)i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi.
Art. 3.
(Progetti integrati)
- Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali é data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4.
(Dotazione del fondo)
- La dotazione del fondo di cui all’articolo 1 é determinata in lire 100 miliardi per l’anno 1997, in lire 400 miliardi per l’anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999. All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utiliz zando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l’anno 1998 e lire 245 miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.