CM 24 marzo 1999 n. 79 – candidati esterni esami di Stato
Circolare Ministeriale n. 79 del 24 Marzo 1999
Oggetto: Esami di Stato. Candidati esterni negli indirizzi a limitata diffusione sul territorio nazionale.
Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale n. 38 dell’11 Febbraio 1999, all’art. 4 fornisce istruzioni e indicazioni operative per i casi in cui le domande di partecipazione agli esami di stato presentate dai candidati esterni risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell’Istituto, quale definita nel comma 10 del medesimo articolo 4.
Viene, tuttavia, segnalato che, rispettivamente agli indirizzi di studio a scarsissima diffusione sul territorio nazionale, (per esempio, dirigente di comunità dell’istruzione tecnica e assistente di comunità infantile ad esaurimento dell’istruzione professionale), pur in costanza della normativa sopra richiamata, permangono notevoli difficoltà per la collocazione e la gestione sostenibile e ordinata dei candidati esterni in funzione dello svolgimento delle operazioni e degli adempimenti legati agli esami (assegnazione alle classi effettuazione agli esami preliminari ecc.), a causa del numero assai rilevanti degli stessi specialmente in talune aree geografiche.
Ciò premesso e al fine di dare risposte adeguate ai problemi suaccennati, si forniscono le seguenti, ulteriori istruzioni e indicazioni alle quali le SS. LL. vorranno attenersi ove non abbiano individuato altre soluzioni praticabili nell’ambito delle opportunità previste dalla citata O.M. n. 38.
Resta fermo, comunque, che i candidati esterni di cui trattasi devono continuare a rimanere assegnati alla classe dell’istituto in cui esiste il corso di studi per il quale hanno chiesto di sostenere l’esame, per i necessari riferimenti e i collegamenti all’attività didattica della classe stessa e, in particolare, al documento del consiglio di classe.
Ciò posto e nella considerazione che va, comunque assicurato, un regolare e ordinario svolgimento degli esami, si ritiene di dover precisare che l’indicazione di cui all’art. 4, comma 12 della citata ordinanza n. 38 va intesa nell’ottica di una interpretazione estensiva, nel senso che, per la formazione delle commissioni degli esami preliminari e per la designazione dei commissari interni nelle commissioni degli esami di Stato, si può fare ricorso anche al personale in servizio presso istituti dello stesso tipo nei quali non esista in corpo di studi prescelto, anche se insistenti in altra provincia.
Gli istituti dello stesso tipo anche nell’ambito di altra provincia, cui fare riferimento e nei quali poter reperire il personale in possesso delle competenze necessarie ai fini di cui sopra, sono, relativamente agli indirizzi sopra menzionati, rispettivamente gli istituti tecnici delle attività sociali e gli istituti professionali con il corso tecnico dei servizi sociali.
Le modalità organizzative e operative da seguire sono le seguenti:
- I candidati esterni in eccesso rispetto alla ricettività dell’istituto al quale sono state prodotte le domande, sono ridistribuiti tra gli istituti dello steso tipo. A tal fine, il provveditore agli studi, al quale sono state rimesse le domande dei candidati in eccesso, trasmette le domande stesse ad istituti dello stesso tipo di altre province, previo accordo con i competenti Provveditori agli studi, anche a prescindere dalla residenza dei candidati medesimi. La trasmissione delle domande deve avvenire, prioritariamente, per gruppi di candidati tali che, presso l’istituto di nuova assegnazione possano costituirsi apposite commissioni d’esame (comprendenti, di norma, come è noto, 35 candidati);
- Le domande già trasmesse dai capi degli istituti interessati o dai Provveditori agli studi ad altri istituti dello stesso tipo (quali gli istituti tecnici per le attività sociali con indirizzi diversi da quello di dirigente di comunità, gli istituti professionali con il corso di tecnico dei servizi sociali) sono trattenute da tali istituti, se in numero congruo per costituire apposite commissioni altrimenti sono restituite al Provveditore agli studi di provenienza, il quale, raggruppate le domande stesse per gruppi come sopra precisato, le ritrasmette agli istituti dello stesso tipo di altre province;
- Gli istituti che avessero accolto, in prima istanza, domande di candidati agli esami per indirizzi non esistenti negli istituti medesimi (pur funzionando in tali istituti indirizzi dello stesso tipo), trattengono le domande stesse per soli motivi di economicità dell’azione amministrativa, ma comunicano agli istituti nei quali funziona l’indirizzo prescelto dai candidati, al fine dei successivi adempimenti, tutti i dati relativi ai candidati stessi;
- L’istituto al quale sono state prodotte le domande invierà copia del documento del consiglio di classe, immediatamente dopo il 15 maggio, all’altro o agli altri istituti nei quali i candidati in eccesso siano stati ridistribuiti;
- Per lo svolgimento degli esami preliminari si seguono i criteri di cui all’art. 4, comma 12 – quarto alinea; pertanto, i capi degli istituti destinatari delle domande, a seguito di ridistribuzione, nominano, per la costituzione delle commissioni degli esami preliminari anche docenti degli istituti stessi o personale incluso nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza;
- I commissari interni alle commissioni d’esame sono designati secondo i criteri di cui al medesimo art. 4, comma 12, terzo alinea; pertanto, i capi degli istituti cui le domande perverranno a seguito di ridistribuzione, designeranno docenti degli istituti stessi o personale incluso nelle graduatorie degli aspiranti, a supplenza;
- L’istruttoria delle domande dei candidati, la fornitura di eventuali informazioni di carattere tecnico-didattico ai medesimi (fino alla trasmissione delle domande in eccesso agli istituti presso i quali sosterranno gli esami), nonché il rilascio della certificazione scolastica, rimangono di competenza dell’Istituto al quale sono state prodotte inizialmente le domande stesse.
Le indicazioni di cui alla presente circolare e all’O.M. n. 38 dell’11/2/1999 si applicano, per quanto compatibili, anche al caso di affluenza di candidati eccedente la ricettività in istituti appartenenti ad ordine diverso da quelli sopra menzionati.