CM 9 ottobre 1998, n. 411 “Il 900. I giovani e la memoria” – Progetto destinato agli studenti delle scuole di II grado – 1998/99 – Legge 440/97
Circolare Ministeriale 9 ottobre 1998, n. 411
Prot. n. 32155/BL
Oggetto: “Il 900. I giovani e la memoria” – Progetto destinato agli studenti delle scuole secondarie di II grado – Anno scolastico 1998/99 – Legge 440/97
Con riferimento al sessantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia e all’opportunità di richiamare l’attenzione dei giovani sul contesto storico in cui nacquero e sulle conseguenze a cui dettero origine gli eventi ad esse collegati, il Ministero della P.I., accogliendo l’invito del Presidente della Camera On. Luciano Violante, ha predisposto un apposito finanziamento ( all’interno delle risorse della Legge 440 del 10 dicembre 1997, concernente l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi ) per i progetti che affrontino – nei modi e con gli strumenti appropriati – le problematiche connesse e che prevedano, come conclusione dell’itinerario formativo, la visita ad uno dei campi di sterminio nazisti.
Il progetto potrà essere elaborato anche con la collaborazione o l’intesa con altre istituzioni scolastiche, anche mediante accordi di rete e con altri soggetti (Enti locali, Istituti di ricerca, Istituti universitari, altri) che partecipino a vario titolo all’iniziativa.
Il progetto stesso, approvato dagli organi competenti della Scuola secondaria di II grado, dovrà contenere l’indicazione dei destinatari dell’iniziativa, degli obiettivi educativi e didattici della stessa, delle sue modalità di realizzazione, dei tempi di svolgimento, della destinazione della visita, precisandone anche la durata e il periodo. Dovrà, inoltre contenere la previsione di spesa per singole voci e i contributi di altri enti.
I progetti, che dovranno comunque essere elaborati osservando, ai fini organizzativi, la normativa vigente in materia di gite e viaggi di istruzione (C.M. 623 del 2.10.1996), saranno presentati al Provveditorato agli Studi di competenza entro il 30 novembre p.v..
La valutazione dei progetti e la loro eventuale selezione, stante la limitatezza dei fondi che è stato possibile destinare all’iniziativa – motivo per cui si ritiene di delimitarne l’ambito, per il corrente anno scolastico, alle classi terminali delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore – sarà affidata alla Commissione provinciale di cui alla Direttiva n.681/1996, sulla base di criteri autonomamente fissati.
Appare, comunque, utile ricordare che dovrà essere preso in considerazione, prioritariamente, l’obiettivo educativo a cui tutto il progetto è finalizzato e la sua capacità di produrre significative ricadute all’interno dell’intera comunità scolastica.
La Commissione Provinciale sopra citata prenderà prioritariamente in esame i progetti che prevedano una partecipazione finanziaria da parte di Enti pubblici, privati, locali e territoriali.
Detta Commissione invierà alla Direzione Generale dell’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale di questo Ministero, incaricata di coordinare l’iniziativa, l’elenco dei progetti, redatto in ordine di priorità, entro il 20 dicembre 1998.
La Direzione Generale comunicherà ai Provveditori interessati i progetti accolti e il finanziamento accordato entro il mese di gennaio 1999, in modo da permettere l’organizzazione delle visite previste fin dalla primavera successiva.
Le risorse finanziarie destinate al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno degli studenti partecipanti ai progetti prescelti, saranno assegnate ai Provveditori agli Studi che, a loro volta, le allocheranno alle istituzioni scolastiche interessate.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Direzione Generale dell’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale:1) Ispettrice Anna Sgherri, Coordinatore scientifico, tel.06/58492304; 2) Dr. Luigi Catalano, tel.06/58492562; 3) Dr.ssa Anna Rosa Cicala, tel. 06/58492238.
IL MINISTRO
Legge 18 dicembre 1997, n. 440
Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi
Art. 1.
(Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, é istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” destinato alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica, all’introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all’articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell’anno sono utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 2.
(Direttive del Ministro)
1. Con una o piú direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a)gli interventi prioritari;
b)i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi.
Art. 3.
(Progetti integrati)
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali é data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4.
(Dotazione del fondo)
1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1 é determinata in lire 100 miliardi per l’anno 1997, in lire 400 miliardi per l’anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999. All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utiliz zando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l’anno 1998 e lire 245 miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
