IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’O.M. n. 72, prot. n. 24954/1/BL del 23 febbraio 1998, registrata alla Corte dei Conti il 2 marzo 1998, con la quale è stato definito il calendario scolastico nazionale per l’anno 1998/99;
Considerato che detta O.M. in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 21 della legge 13 marzo 1997, n. 59, ha confermato, per il corrente anno scolastico, le disposizioni impartite con O.M. n. 329, prot. n. 15608/BL del 27 maggio 1997 relativa al calendario scolastico per l’anno 1997/98, con i necessari adattamenti delle cadenze temporali degli adempimenti;
Ravvisata l’esigenza di corrispondere ai bisogni del mondo del lavoro che, in relazione alle necessità di riconversione professionale collegate con i processi di mobilità occupazionale, pone il problema di far acquisire eccezionalmente ai lavoratori posti in mobilità, anche in corso di anno scolastico, il titolo di studio richiesto per l’accesso a determinate qualifiche o posizioni lavorative;
Atteso l’interesse pubblico ad assecondare i predetti bisogni, al fine di evitare che, all’interno di gruppi di lavoratori tutti provenienti da identiche situazioni lavorative, taluni siano discriminati nel processo di mobilità per mancanza del necessario titolo di studio;
Ritenuta, in relazione a quanto sopra, la necessità di integrare, con un intervento in tal senso, le disposizioni recate dalla precitata O.M. n. 72 del 23/2/1998;
Udito il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell’adunanza del 16 dicembre 1998 e tenute presenti le considerazioni contenute in proposito nell’O.M. n. 1 del 5 gennaio 1999;
Tenuto conto delle osservazioni formulate riguardo alla predetta O.M. n. 1 della Corte dei Conti (n. 1 del 18 gennaio 1999), partecipate all’Amministrazione con nota n. 3/3 del 22 gennaio 1999;
Ritenuto, in relazione alle osservazioni di cui sopra, di dovere integrare il disposto della precitata O.M. n. 1 con riferimenti all’individuazione delle condizioni che determinano l’indizione delle sessioni speciali di esame riservate ai lavoratori posti in mobilità, ai comportamenti da tenersi dalle autorità scolastiche locali ed alla normativa applicabile allo svolgimento delle predette sessioni di esame;
ORDINA
L’O.M. n. 72, prot. 24954/1/BL del 23/2/1998, che ha definito il calendario scolastico nazionale per l’anno 1998/99, è integrata con l’aggiunta, dopo l’art. 4, dell’art. 5 del seguente tenore:
“Art. 5 – In via eccezionale, il Ministro della Pubblica Istruzione, per far fronte a necessità di riconversione professionale collegate con processi di mobilità occupazionale, può autorizzare i Provveditori agli Studi ad indire, anche nel corso dell’anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d’arte, riservate a candidati lavoratori posti in mobilità.
L’autorizzazione è concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all’urgenza della riconversione dei lavoratori in mobilità in rapporto all’offerta del lavoro.
I Provveditori agli Studi, sulla base dell’autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esame necessario e danno incarico al capo dell’istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
Per lo svolgimento delle sessioni di esame di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali. |